Si informa la spettabile clientela che, con l’emanazione del Decreto legge n. 201[1], del 6 dicembre 2011 convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011[2], sono state apportate modifiche alle disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231[3].
Nello specifico, il limite dei 2.500 euro di cui ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, è stato sostituito dalla nuova soglia di 1.000 euro.
Denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore
TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE
Per importi pari o superiori 1.000 euro è vietato il trasferimento, anche frazionato, di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, a meno che il trasferimento non avvenga per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
ASSEGNI BANCARI, CIRCOLARI E POSTALI
Inoltre, a decorrere da tale data tutti gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari, ivi inclusi i vaglia della Banca d’Italia d’importo pari o superiori a 1.000 euro devono essere ammessi con la clausola di non trasferibilità, oltre l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.
Per quanto concerne la possibilità per il cliente di richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi in detta forma libera, il limite di importo entro cui possono essere emessi tali assegni è ora di 1.000 euro (vale a dire fino a 999,99 euro).
LIBRETTI AL PORTATORE
Infine, a partire dal 6 dicembre 2011 il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore alla nuova soglia di 1.000 euro.
Per quanto concerne i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del D.lgs. 201/2011, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 31 marzo 2012.
Ogni ulteriore informazione può essere richiesta al nostro personale dipendente.
Allegati
AVVISO ALLA CLIENTELA TITOLI AL PORTATORE | ![]() |
[1] In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 284 del 6 dicembre 2011.
[2] In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 300 del 27 dicembre 2011.
[3] In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 290, S.O. n. 268 del 14 dicembre 2007.[3]